PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Discriminazioni sul lavoro).

      1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali» sono sostituite dalle seguenti: «, di handicap, di età o motivata dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale o dalle convinzioni personali».
      2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, le parole: «sul sesso» sono sostituite dalle seguenti: «sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale» e al quarto comma, dopo la parola: «soltanto» sono inserite le seguenti: «, per quel che riguarda le lavoratrici,».
      3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «uomini e donne» sono inserite le seguenti: «o qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale».
      4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, le parole: «del loro sesso» sono sostituite dalle seguenti: «della loro identità di genere o del loro orientamento sessuale».

Art. 2.
(Delitti motivati dall'odio).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale»;

 

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          b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale»;

          c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi, di identità di genere o relativi all'orientamento sessuale».

      2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale».

Art. 3.
(Diritto alla riservatezza).

      1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di fuori dei casi e delle condizioni previsti dall'articolo 20 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza ordine dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini.
      2. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni relativi ai dati di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine di un mese dalla medesima data, ad esclusione degli archivi delle associazioni o dei gruppi volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, funzionali all'attività associativa, culturale, ricreativa o economica

 

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degli stessi iscritti, previo loro consenso.
      3. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito all'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: «o sindacali» sono inserite le seguenti: «e all'orientamento sessuale».

Art. 4.
(Convivenze more uxorio).

      1. La condizione del convivente more uxorio omosessuale è parificata ad ogni effetto a quella del convivente more uxorio eterosessuale.

Art. 5.
(Educazione al rispetto delle diversità).

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgano anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione, colpevolizzazione o disapprovazione che possa risultare traumatica, o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

Art. 6.
(Assicurazioni sanitarie).

      1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporre la loro stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale dell'assicurando o dell'assicurato.
      2. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento

 

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sessuale dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto al trattamento generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.